DETERMINAZIONE
DEI REQUISITI TECNICI SULLE CASE DI CURA PRIVATE
- DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1977
IL
MINISTRO PER LA SANITA'
Visto l'art. 51 della legge 12 febbraio 1969,
n.132, concernente la determinazione dei requisiti
sulle case di cura private; Visto l'art. 6
del decreto del Presidente della Repubblica
14 gennaio 1972, n. 4, che riserva allo Stato
la normativa tecnica relativa alle case di
cura private;
Udito il parere del Consiglio superiore di
sanità; Udito il parere del Consiglio
di Stato, sezione II, 8 marzo 1977, n. 1707/75;
Ritenuto di approvare le norme relative alla
determinazione dei requisiti tecnici sulle
case di cura private;
Decreta:
1. E' approvato l'allegato provvedimento,
relativo alla determinazione dei requisiti
tecnici sulle case di cura private, composto
di quarantaquattro articoli.
2. Il presente decreto sarà pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
ed entrerà in vigore lo stesso giorno
della pubblicazione.
¶Determinazione dei requisiti sulle case
di cura private, ai sensi dell'art. 51 della
L. 12 febbraio 1968, n. 132 e dell'art. 6
del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4
Capitolo
I - Generalità
Art.1.
- Definizione.
Agli effetti delle presenti norme sono case
di cura private gli stabilimenti sanitari
gestiti da privati, persone fisiche o giuridiche,
che provvedono al ricovero di cittadini italiani
o stranieri ai fini diagnostici, curativi
o riabilitativi.
Art.2.
- Autorizzazione all'apertura.
L'autorizzazione all'apertura di case di cura
private ed all'ampliamento o trasformazione
delle medesime viene rilasciata dai competenti
organi regionali, ai sensi dell'art. 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 14
gennaio 1972, n. 4, secondo le modalità
di cui all'art. 52 della legge 12 febbraio
1968, n. 132, e nel rispetto delle norme stabilite
dal presente decreto. In caso di inadempienze
alle disposizioni di legge e alle condizioni
inserite nell'atto di autorizzazione, i competenti
organi regionali possono diffidare il titolare
della casa di cura ad eliminarle, entro un
congruo termine tassativo. Trascorso detto
termine viene ordinata la chiusura della casa
stessa, fino a quando non vengono rimosse
le cause che hanno determinato il provvedimento.
Nel caso di reiterate infrazioni gli organi
regionali possono revocare l'autorizzazione
all'apertura.
Art.3.
- Tipologia delle case di cura.
Le case di cura si distinguono in:
a) case di cura medico-chirurgiche generali
(che ricoverano ammalati di forme morbose
pertinenti alla medicina generale, alla chirurgia
generale ed a specialità mediche e
chirurgiche);
b) case di cura mediche (che ricoverano ammalati
di forme morbose pertinenti alla medicina
generale ed a specialità mediche);
c) case di cura chirurgiche (che ricoverano
ammalati di forme morbose pertinenti alla
chirurgia generale ed a specialità
chirurgiche);
d) case di cura polispecialistiche (che ricoverano
ammalati di forme morbose pertinenti a due
o più specialità, tutte rientranti
nell'ambito della medicina generale oppure
della chirurgia generale);
e) case di cura monospecialistiche (che ricoverano
ammalati di forme morbose pertinenti ad una
sola specialità, medica o chirurgica);
f) case di cura ad indirizzo particolare (neuropsichiatriche,
sanatoriali, preventoriali, per la riabilitazione
funzionale, etc).
Le norme stabilite dal presente decreto si
applicano a tutte le case di cura private
salvo quanto previsto specificamente da singoli
articoli per determinati tipi di esse. La
capacità ricettiva minima delle case
di cura private è fissata come segue:
per le case di cura medico-chirurgiche generali:
150 posti-letto; per le altre case di cura:
50 posti-letto.
Capitolo
II - Norme costruttive
Art.4.
- Progettazione.
Ogni progetto per la costruzione, l'ampliamento
e la trasformazione di case di cura private,
redatto da un ingegnere o architetto, deve
essere approvato dai competenti organi regionali,
fatta salva l'osservanza delle norme edilizie
comunali, e deve essere corredato dagli elaborati
grafici comprendenti tutti gli elementi orografici,
architettonici, costruttivi, impiantistici
e strutturali esecutivi. Il progetto deve,
inoltre, essere corredato da una relazione
tecnico-sanitaria, redatta dal progettista
e da un medico esperto in igiene e tecnica
ospedaliera, in cui deve essere dettagliatamente
specificato quanto segue:
a)
la località prescelta, l'area disponibile,
i criteri di scelta dell'area stessa e le
sue caratteristiche;
b) le modalità di utilizzazione dell'area;
c) il tipo di attività a cui la casa
di cura privata è destinata;
d) il numero e la aggregazione degli edifici,
i criteri di distribuzione e di destinazione
dei locali e le loro caratteristiche;
e) la capacità ricettiva complessiva
e delle singole unità di degenza;
f) le caratteristiche degli impianti sanitari
e tecnologici.
Art.5.
- Area.
La scelta dell'area deve avvenire nel rispetto
delle norme urbanistiche emanate dalle competenti
autorità. La casa di cura deve essere
ubicata in zona salubre, esente da inquinamenti
atmosferici, da rumorosità moleste
e da ogni altra causa di malsania ambientale.
La superficie totale dell'area, fatte salve
le prescrizioni per alcuni tipi di case di
cura di cui agli articoli 35, 36, 37 del presente
decreto, non deve essere inferiore a 100 metri
quadrati per posto-letto. La superficie coperta
del piano terreno non deve essere superiore
ad un quinto dell'area totale. Almeno 15 metri
quadrati per posto-letto devono essere destinati
a parco e giardino, e comunque devono essere
previste aree riservate al parcheggio delle
autovetture in misura non inferiore a 1 metro
quadrato ogni 15 metri cubi costruiti fuori
terra.
Art.6.
- Approvvigionamento idrico.
La dotazione idrica delle case di cura non
deve essere inferiore a 300 litri di acqua
potabile al giorno per posto-letto; da tale
dotazione è escluso il fabbisogno non
destinato alle dirette esigenze umane (impianto
di riscaldamento, giardinaggio etc.). La casa
di cura deve essere dotata di una riserva
di acqua potabile non inferiore a 500 litri
per posto-letto, realizzata mediante serbatoi
nei quali sia assicurato un sufficiente ricambio
giornaliero.
Art
. 7. - Smaltimento dei rifiuti solidi.
Il direttore sanitario provvede a che i rifiuti
solidi che costituiscono pericolo d'infezione
(bende, piccoli pezzi anatomici, etc.) siano
inceneriti nell'ambito della casa di cura.
I rifiuti solidi che non costituiscono pericolo
di infezione sono smaltiti a cura del competente
servizio comunale. La raccolta dei rifiuti
deve essere effettuata a mezzo di contenitori
a perdere. Per quanto riguarda le caratteristiche
dei camini, ed in genere dei forni di incenerimento,
gli impianti devono essere conformi alle prescrizioni
della legge 13 luglio 1966, n. 615 e del suo
regolamento di esecuzione, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1970, n. 1391.
Art.8.
- Smaltimento dei rifiuti liquidi.
I liquami devono essere convogliati in una
fognatura razionale che può essere
collegata con la fognatura cittadina. In difetto
di questa, o quando essa non dia garanzia
per un appropriato smaltimento, i liquami
devono essere convogliati in apposito impianto
di depurazione biologica, approvato dalla
competente autorità sanitaria, la quale,
può disporre che i liquami stessi siano
sottoposti a procedimenti di disinfenzione
prima di essere immessi nella rete urbana
o in un corso d'acqua.
Art.9.
- Smaltimento dei rifiuti radioattivi.
I metodi di smaltimento dei rifiuti radioattivi
devono essere preventivamente approvati dai
competenti organi regionali, ai sensi dell'art.
13 del decreto del Presidente della Repubblica
14 gennaio 1972, n. 4, ed in conformità
del decreto del Presidente della Repubblica
13 febbraio 1964, n. 185.
Art.10.
- Caratteristiche costruttive e requisiti
delle camere di degenza .
Lo sviluppo in altezza e i distacchi dei fabbricati
devono essere conformi alle norme stabilite
dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti
locali. In tutti gli ambienti destinati alla
degenza ed al soggiorno dei ricoverati deve
essere assicumta l'illuminazione naturale,
mediante finestre apribili all'esterno, e
una adeguata aerazione. Negli edifici a più
di un piano devono essere previsti elevatori
in numero adeguato ai flussi di traffico e
comunque separati per lettighe ed ammalati,
per personale e visitatori, per materiale
pulito e vitto, per materiale sporco.
I corridoi destinati al transito dei ricoverati
devono essere larghi almeno m. 2,30; quelli
destinati ad altri servizi almeno m. 2. Devono
essere previste scale a tenuta di fumo per
la evacuazione rapida dei malati e del personale.
Tali scale devono essere raggiungibili da
qualunque settore della casa di cura in caso
di emergenza. In tutte le scale le alzate
non devono essere superiori a cm. 16 con pedate
in relazione; le rampe devono essere rettilinee
e i pianerottoli rettangolari, di larghezza
non inferiore a m. 1,60, per consentire il
transito con barelle. Le camere di degenza
devono essere munite di dispositivi atti a
consentire l'oscuramento. Devono essere adottati
provvedimenti adeguati per la protezione acustica
dai rumori provenienti dall'esterno, dall'interno
e dal funzionamento degli impianti tecnologici.
Le pareti di tutti i locali devono essere
rivestite di materiale e vernici resistenti
al lavaggio, alla disinfezione e all'azione
meccanica. Salvo quanto previsto nel successivo
art. 33 per le unità di pediatria,
nelle camere di degenza la superficie del
pavimento non deve essere inferiore a 7 metri
quadrati per letto nelle camere a più
letti e a 12 metri quadrati nelle camere ad
un letto. In ogni camera di degenza non devono
comunque essere collocati più di 4
letti. I locali del piano seminterrato e del
piano rialzato devono avere un'altezza minima
di m. 3,20. Le camere di degenza non possono
essere ubicate nel piano seminterrato e, per
i piani superiori a quello rialzato, devono
avere un'altezza minima di m. 2,70. La superficie
complessiva delle finestre delle camere di
degenza deve essere non inferiore ad 1/8 della
superficie del pavimento, con un minimo utile
di 2 metri quadrati.
Art.11.
- Condizioni microclimatiche.
Le case di cura devono essere dotate di impianti
atti ad assicurare idonee condizioni microclimatiche.
Devono osservarsi i seguenti limiti dei fattori
microclimatici: nelle sale di degenza e di
soggiorno temperatura dell'aria non inferiore
a 20° C con numero di ricambi d'aria non
inferiore a 2 all'ora; nelle sale di visita
e di medicazione temperatura dell'aria non
inferiore a 22° C, con un numero minimo
di ricambi di aria di 3 all'ora; nei locali
di servizio (servizi igienici, cucinette etc.)
temperatura dell'aria tra 17° e 19°
C con un numero minimo di ricambi d'aria di
4 all'ora. Nei settori destinati a specifiche
attività terapeutiche (sale operatorie,
sale da parto, sale di degenza degli immaturi,
rianimazione, terapie intensive, etc.) è
prescritta l'adozione di impianti di condizionamento
senza ricircolazione dell'aria. I valori della
temperatura, dell'umidità relativa,
del numero dei ricambi orari, devono essere
determinati in funzione delle esigenze specifiche
del servizio a cui l'impianto è destinato.
Devono essere esclusi dal riscaldamento i
locali di deposito dei medicinali, del materiale
sporco e dei rifiuti.
Art.12.
- Impianti elettrici.
La casa di cura deve essere dotata di dispositivi
ed impianti di sicurezza e di emergenza atti
a garantire, in caso di interruzione dell'alimentazione
elettrica esterna, l'automatica ed immediata
disponibilità di energia elettrica
adeguata ad assicurare almeno il funzionamento
delle attrezzature e servizi che non possono
rimanere inattivi neppure per brevissimo tempo
(tra cui complessi operatori, sale da parto,
rianimazione, terapia intensiva, reparto immaturi,
emoteca) nonché un minimo di illuminazione
negli altri ambienti. In ogni camera di degenza
devono essere predisposte la opportuna illuminazione
generale notturna e per singolo postoletto.
Accanto ad ogni letto devono trovarsi una
presa di corrente ed un dispositivo acustico-luminoso
per la chiamata del personale.
Art.13.
- Impianto idrico-sanitario.
Ai fini delle presenti norme s'intende per
servizio igienico il complesso costituito
da un lavabo, un bidet, una tazza, con apparecchi
igienici di tipo «clinico» ed
una doccia.Ogni casa di cura deve essere dotata
di almeno un servizio igienico ogni 4 posti-letto
e di una vasca da bagno ogni 30 posti-letto.
Vanno inoltre previsti adeguati servizi per
il personale. Quando il servizio igienico
comunichi direttamente con il corridoio, deve
prevedersi un antilatrina munita di lavabo.
Più latrine possono avere in comune
una sola antilatrina munita di un adeguato
numero di lavabi. Di norma le latrine debbono
essere naturalmente aerate ed illuminate,
è consentito l'uso di latrine aerate
ed illuminate artificialmente a condizione
che ciascuna di esse sia provvista di una
autonoma canna di aspirazione forzata. Ogni
apparecchio destinato alla pulizia personale
deve essere munito di gruppo miscelatore di
acqua calda e fredda. Tutti i locali devono
essere muniti di chiusino idraulico a pavimento
per lo smaltimento delle acque di lavaggio.
Devono essere previste reti di ventilazione
primaria e secondaria delle colonne di scarico.
Art.14.
- Impianti di distribuzione dei gas medicali.
Nelle case di cura che ricoverano ammalati
di pertinenza chirurgica e comunque in quelle
con oltre 150 posti-letto la distribuzione
dei gas medicali deve essere effettuata con
impianto centralizzato e le relative tubazioni
devono essere ubicate in apposite e distinte
sedi, facilmente ispezionabili, realizzate
con accorgimenti atti ad evitare erronei collegamenti,
e senza interferenze con altre reti. La centrale
di distribuzione deve essere idoneamente ubicata
e protetta contro l'eccessivo riscaldamento
e le accidentali manomissioni. Il deposito
dei gas medicali e dei contenitori di ossigeno
liquido deve avvenire in vano apposito e protetto
e deve soddisfare tutte le prescrizioni di
legge.
Art.15.
- Protezione dalle radiazioni ionizzanti.
Per l'impiego di apparecchi e di sostanze
che possono generare radiazioni ionizzanti,
si devono adottare i provvedimenti costruttivi
necessari per la protezione sanitaria dei
degenti e del personale. Si osservano le prescrizioni
di legge con particolare riguardo al decreto
del Presidente della Repubblica 13 febbraio
1964, n. 185.
Capitolo
III - Requisiti di carattere tecnico-sanitario
Art.16.
- Requisiti generali.
Ogni casa di cura privata, oltre a soddisfare
alle esigenze dell'igiene e della tecnica
ospedaliera, deve constare di uno o più
edifici ad uso esclusivo. Devono sussistere
almeno i seguenti locali e servizi:
a) servizio accettazione;
b) camere di degenza distinte a seconda della
natura delle prestazioni, del sesso ed età
dei malati;
c) locali di soggiorno e di attesa;
d) locali e servizi per l'isolamento temporaneo
degli ammalati di forme diffusive;
e) servizio di radiodiagnostica;
f) laboratorio di analisi;
g) emoteca, ai sensi della legge 14 luglio
1967, n. 592, e del relativo regolamento di
attuazione, con particolare riguardo agli
articoli dal 38 al 43;
h) servizio di lavanderia e disinfezione,
d'incenerimento rifiuti solidi, cucina, dispensa,
guardaroba, fardelleria;
i) servizio mortuario;
l) servizio di assistenza religiosa;
m) attrezzatura tecnica ed impianti tecnologici
idonei in relazione all'attività esercitata;
n) locali per la direzione sanitaria e per
quella amministrativa;
o) stanza con servizi igienici per il medico
di guardia, ed eventualmente per l'ostetrica
di guardia.
Art.17.
- Servizi della casa di cura.
I servizi della casa di cura privata si distinguono
in:
1)
direzione sanitaria;
2) servizi di diagnosi, cura e degenza;
3) servizi amministrativi e generali.
Art.18.
- Direzione sanitaria.
cura l'applicazione del regolamento sull'ordinamento
e sul funzionamento della casa di cura, proponendone
le eventuali variazioni; controlla la regolare
tenuta e l'aggiornamento di apposito registro,
contenente i dati anagrafici e gli estremi
dei titoli professionali del personale addetto
ai servizi sanitari; trasmette annualmente
all'Ufficio del medico provinciale un elenco
del personale addetto ai servizi sanitari
in servizio al 1° gennaio e di quello
convenzionato di cui all'art. 28 e comunica
le successive variazioni; vigila sulla regolare
compilazione e tenuta del registro dei parti
e degli aborti, del registro degli interventi
chirurgici e dell'archivio clinico; cura la
tempestiva trasmissione all'I.S.T.A.T. e all'autorità
sanitaria dei dati e delle informazioni richieste;
stabilisce, in rapporto alle esigenze dei
servizi, l'impiego, la destinazione, i turni
ed i congedi del personale medico, ausiliario,
tecnico ed esecutivo addetto ai servizi sanitari;
controlla che l'assistenza agli infermi sia
svolta con regolarità ed efficienza;
vigila sul comportamento del personale addetto
ai servizi sanitari proponendo, se del caso
all'amministrazione i provvedimenti disciplinari;
propone all'amministrazione, d'intesa con
i responsabili dei servizi, l'acquisto di
apparecchi, attrezzature ed arredi sanitari
ed esprime il proprio parere in ordine ad
eventuali trasformazioni edilizie delle case
di cura;
rilascia agli aventi diritto, in base ai criteri
stabiliti dall'amministrazione, copia delle
cartelle cliniche ed ogni altra certificazione
sanitaria riguardante i malati assistiti nella
casa di cura; vigila sul funzionamento dell'emoteca
nonché sulla efficienza delle apparecchiature
tecniche, degli impianti di sterilizzazione,
disinfezione, condizionamento dell'aria, della
cucina e lavanderia, per quanto attiene agli
aspetti igienico-sanitari; controlla la regolare
tenuta del registro di carico e scarico degli
stupefacenti, ai sensi di legge; vigila sulla
scorta dei medicinali e prodotti terapeutici,
sulle provviste alimentari e sulle altre provviste
necessarie per il corretto funzionamento della
casa di cura; stabilisce, oltre ai turni di
guardia medica, quelli di guardia ostetrica
ed infermieristica. La direzione sanitaria
deve comprendere locali e servizi adeguati
all'espletamento delle attività ad
essa connesse.
Art.20.
- Servizi di diagnosi e cura.
Ogni casa di cura deve disporre dei seguenti
servizi di diagnosi e cura:
a) Accettazione:
consiste di locali per la prima visita e la
registrazione, e per la eventuale temporanea
osservazione dei malati. Deve essere direttamente
accessibile all'esterno anche da parte di
barellati e deve essere collegata con il pronto
soccorso, eventualmente esistente in rapporto
al disposto del successivo art. 21. Le regioni,
nell'ambito delle convenzioni di cui all'art.
18 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264,
convertito con legge 17 agosto 1974, n. 386,
possono chiedere l'istituzione presso le case
di cura private di un servizio ambulatoriale.
Esso deve essere costituito da separati locali
per la visita, per i medici, per il lavoro
del personale di assistenza, per l'attesa,
e disporre di servizi igienici. Vanno evitate
barriere architettoniche per l'accesso all'accettazione,
al pronto soccorso ed al servizio ambulatoriale.
b)
Servizio di diagnostica radiologica:
deve consistere di almeno 2 sale d'accertamento
diagnostico radiografico adiacenti ai locali
eventualmente occorrenti per lo sviluppo per
materiale sensibile e per la preparazione
dei mezzi di contrasto. Debbono essere disponibili
appositi locali per la lettura e la ripartizione
dei radiogrammi, l'archivio, il deposito di
materiale, il personale, nonché per
l'attesa ed i servizi igienici. Il servizio
deve essere facilmente accessibile agli ammalati
sia interni che esterni. Analoghi criteri
vanno seguiti nell'organizzazione di un eventuale
servizio di terapie fisiche.
c)
Attrezzature:
devono essere disponibili attrezzature per
le indagini più comuni di fisiopatologia
cardiovascolare e respiratoria.
d)
Servizio di analisi:
deve consistere di locali separati per l'attesa,
il prelievo, le analisi chimico-cliniche e
batteriologiche nonché per il lavaggio
ed il deposito del materiale, l'archivio,
e di servizi igienici.
e)
Complessi operatori (per le case di cura che
ricoverano ammalati chirurgici): un gruppo
operatorio, costituito da due sale operatorie,
deve servire non più di 100 posti-letto
di malati chirurgici.
Altri elementi costitutivi indispensabili
di ogni complesso operatorio, per interventi
chirurgici generali o di specialità,
sono:
un locale per la preparazione degli operandi;
un locale per la preparazione dei chirurghi
e del personale ausiliario;
un locale per il lavaggio e la sterilizzazione
del materiale chirurgico;
una sala gessi;
un locale per il risveglio e l'osservazione
degli operati;
un deposito per l'armamentario e per il materiale
di medicazione (collegato con la sterilizzazione);
uno spogliatoio per i medici;
uno spogliatoio per il personale ausiliario;
un locale per ricerche diagnostiche estemporanee;
servizi igienici;
un locale di raccolta per la biancheria usata
ed i rifiuti.
La larghezza e la lunghezza di ogni sala operatoria
non devono essere inferiori a m. 6.
f)
Gruppo parto (per le case di cura che svolgono
attività ostetrica):
deve compredere: due sale da parto, con adeguato
numero di locali per il travaglio, locali
idonei per la prima assistenza ai neonati,
la preparazione del medico e del personale
ausiliario, il deposito di materiale.
Deve essere previsto un gruppo da parto ogni
40 posti-letto di ostetricia, acusticamente
isolato e ben collegato con le degenze di
ostetricia, con il gruppo operatorio e con
l'impianto di sterilizzazione.
g)
Locali e servizi per l'isolamento temporaneo
degli ammalati di forme diffusive:
devono essere strutturati in stanze ad un
letto con ingresso separato da quello destinato
agli altri ammalati, con servizi igienici
indipendenti e con zona filtro.
Art.21.
- Servizio di pronto soccorso.
La regione, nell'ambito delle convenzioni
di cui all'art. 18 del decreto-legge 8 luglio
1974, n. 264, convertito con legge 18 agosto
1974, n. 386, può chiedere l'istituzione
presso le case di cura private di un servizio
continuo di pronto soccorso, coordinato, su
prescrizione del piano regionale, con gli
altri presidi sanitari locali. Ciascuna casa
di cura privata è tenuta comunque ad
assicurare le prime cure a malati o feriti
che necessitino di immediata assistenza, disponendone
poi, se del caso, il trasferimento mediante
autoambulanza ad un ospedale pubblico adeguato
alle loro esigenze assistenziali.
Art.22.
- Obblighi del titolare della casa di cura.
E' fatto obbligo ai titolari delle case di
cura private di: denunciare gli apparecchi
radiologici esistenti nelle case di cura private
ai sensi dell'art. 195 del testo unico delle
leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e
di chiedere la preventiva autorizzazione per
detenere sostanze radioattive comunque confezionate;
provvedere almeno una volta l'anno, ai sensi
dell'art. 139 del regolamento generale sanitario
(regio decreto 3 febbraio 1901, n. 45, modificato
con regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3112),
alla generale disinfezione o ripulitura degli
ambienti e relativi arredi, nonché
alla loro manutenzione.
Art.23.
- Degenze.
Ogni
casa di cura deve essere articolata in unità
di degenza. L'unità di degenza, corrispondente
alla sezione ospedaliera, comprende un numero
di posti-letto non superiore a 30. Le unità
di degenza debbono essere aggregate fra di
loro per branche affini (medicina e specialità
mediche, chirurgia e specialità chirurgiche,
etc.), in raggruppamenti, corrispondenti alle
divisioni ospedaliere, che devono comprendere
non meno di 50 e non più di 100 posti-letto,
ovvero non meno di 30 e non più di
80 per le specialità. Nelle case di
cura sanatoriali, preventoriali o comunque
esclusivamente destinate al ricovero di forme
morbose non acute, nonché in altre
ad indirizzo particolare (centri di recupero
e riabilitazione funzionale, climatiche, termali
e simili), il raggruppamento, corrispondente
alla divisione ospedaliera, deve comprendere
non meno di 80 e non più di 120 posti-letto.
Ogni 30 posti-letto devono essere previste
almeno due camere ad un letto, con annessi
servizi igienici, per l'eventuale separazione
di ricoverati. Ogni unità di degenza
deve comprendere almeno: un locale di lavoro
per il personale di assistenza infermieristica;
un locale per visita e medicazione; un locale
per il deposito delle padelle dotato di smaltitoio;un
locale per la distribuzione del vitto con
cucinetta; un locale di soggiorno; un ripostiglio
per il materiale di pulizia. E' consentito
che non più di due unità di
degenza abbiano in comune alcuni dei locali
sopra menzionati (cucinetta, ripostiglio,
servizio igienico del personale). Ogni raggruppamento
di unità di degenza deve comprendere
almeno: un locale per la caposala, con annessi
depositi del materiale pulito e dei medicinali;
una camera per i medici con annesso servizio
igienico; uno spogliatoio per il personale
di assistenza. In ogni caso deve essere previsto
in ciascun piano di degenza un locale per
la visita e medicazione, un locale per il
personale di assistenza con relativi servizi
igienici, una cucinetta, ed una sala per i
visitatori e per il soggiomo degli ammalati.
Art.24.
- Cartelle cliniche.
In ogni casa di cura privata è prescritta,
per ogni ricoverato, la compilazione della
cartella clinica, da cui risultino le generalità
complete, la diagnosi di entrata, l'anamnesi
familiare e personale, l'esame obiettivo,
gli esami di laboratorio e specialistici,
la diagnosi, la terapia, gli esiti e i postumi.
Le cartelle cliniche, firmate dal medico curante,
dovranno portare un numero progressivo ed
le o consorziale di igiene.
Art.25.
- Servizi generali.
Ogni casa di cura deve essere dotata dei seguenti
servizi generali:
a) Cucina:
comprende locali separati per ricevere e controllare
gli alimenti e le bevande, per la loro conservazione;
per la preparazione, cottura e confezione
dei pasti, per il lavaggio ed il deposito
delle stoviglie e dei carrelli.
Per il personale addetto devono essere disponibili
locali per gli spogliatoi e servizi igienici.
Le pareti devono essere ricoperte fino a m.
2 con materiale lavabile, impermeabile e resistente
alle sollecitazioni meccaniche.
Devono essere installati adeguati impianti
per la captazione di fumi, vapori ed odori
nei punti di produzione e per la loro pronta
eliminazione.
b) Lavanderia:
comprende locali ben aerati ed illuminati
per la raccolta e la cemita della biancheria
e di altri effetti sporchi, per il lavaggio,
l'asciugatura, il rammendo, la stiratura,
il deposito della biancheria e degli altri
effetti puliti, il deposito per i detersivi
ed il materiale d'uso, nonché spogliatoi
e servizi igienici per il personale. I locali
devono essere attrezzati per la pronta captazione
ed eliminazione di vapori, polveri ed odori.
E' consentito che la casa di cura provveda
a far eseguire il lavaggio di biancheria non
infetta da impianti esterni, purché
questa vi sia trasferita in sacchi impermeabili
ed a chiusura ermetica. Deve comunque essere
previsto un locale di deposito dei sacchi
di biancheria sporca.
E' vietato far eseguire il lavaggio di biancheria
infetta presso impianti esterni. Questa deve
essere sempre bonificata e lavata presso la
casa di cura.
c) Disinfezione e disinfestazione:
consta di locali destinati al trattamento
degli effetti personali e letterecci, della
biancheria e in genere dei materiali infetti,
nonché al deposito dei disinfettanti.
Il servizio deve essere dotato delle attrezzature
occorrenti per le operazioni di disinfezione
e di disinfestazione.
Deve essere assicurata una netta separazione
tra zone infette e zone non infette, le quali
devono comunicare tra loro esclusivamente
tramite gli apparecchi di trattamento. L'accesso
alla zona infetta deve avvenire attraverso
apposito filtro, dofato di servizi igienici
per il personale.
d) Sterilizzazione:
devono essere previste due zone nettamente
separate: una destinata al ricevimento, lavaggio
e confezionamento del materiale da trattare;
l'altra al deposito ed alla distribuzione
del materiale sterile.
e) Servizio mortuario:
consiste di locali esclusi alla vista dei
degenti e dei visitatori, con separato accesso
dall'esterno, destinati alla osservazione,
al deposito ed alla esposizione delle salme,
nonché ad eventuali riscontri diagnostici
anatomo patologici, ai sensi della legge 15
febbraio 1961, n. 83.
f) Servizio farmaceutico:
appositi locali devono essere destinati a
deposito dei medicinali, dei presidi medico-chirurgici,
del materiale di medicazione e degli altri
materiali di competenza.
g) Assistenza religiosa:la direzione sanitaria
provvede ad assicurare il servizio di assistenza
religiosa per coloro che ne facciano richiesta.
Capitolo
IV - Personale
Art.26.
- Personale medico.
Il personale medico deve essere rapportato
non soltanto al numero dei posti-letto, ma
anche alla qualità e quantità
delle prestazioni richieste, in modo da assicurare
una adeguata e continua assistenza ai malati.
Il regolamento interno della casa di cura
deve prevedere la dotazione di personale medico
in conformità ai criteri indicati nel
comma precedente. In tutte le case di cura
deve essere previsto personale medico con
funzioni di diagnosi e cura, con rapporto
di lavoro dipendente, a tempo pieno o definito,
almeno nelle seguenti proporzioni: un medico
dirigente responsabile ed un medico con funzioni
di aiuto per ciascun raggruppamento di unità
di degenza, corrispondente ad una divisione
ospedaliera, ed un medico con funzioni di
assistente per ogni unità di degenza.
Resta salvo il rapporto convenzionale previsto
dal terzo comma n. 1) dell'art. 28.
Art.27.
- Qualificazione del personale medico.
I medici, che dirigono raggruppamenti di unità
di degenza e che hanno la direzione del servizio
di analisi, o del servizio di radiologia,
o del servizio di anestesia e rianimazione,
devono essere in possesso della corrispondente
idoneità nazionale a primario ospedaliero,
prevista dal decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e successive
modificazioni e integrazioni, oppure devono
aver ricoperto posti di primario prima dell'entrata
in vigore del predetto decreto oppure essere
medici universitari.
Nel caso che i raggruppamenti comprendano
unità di degenza di più specialità,
la idoneità deve essere posseduta nella
disciplina madre (ad es.: idoneità
a primario di chirurgia generale se le unità
di degenza sono a carattere ortopedico e ostetrico).
I medici che hanno la direzione del servizio
di radiologia e del servizio di anestesia
e rianimazione, devono essere anche in possesso
della relativa specializzazione.
I medici dirigenti delle unità di degenza
specialistiche devono possedere la relativa
specializzazione. Sono esonerati dal requisito
dell'idoneità a primario nella disciplina
i medici che, alla data di entrata in vigore
del presente decreto svolgono le funzioni
indicate nel primo comma del presente articolo,
nonché quelli che siano in possesso
dei requisiti previsti dall'art. 72 del decreto
del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969,
n. 130, con l'integrazione al primo comma
del servizio prestato nelle case di cura private.
Art.28.
- Regolamento dell'attività medica.
Il regolamento interno deve indicare le attribuzioni,
i compiti e le responsabilità di ciascun
medico, nonché l'orario di lavoro ed
i criteri secondo cui vanno stabiliti i turni
di servizio. La casa di cura privata può
instaurare rapporti convenzionali con medici
esterni. In tal caso, fermo restando l'obbligo
per la casa stessa di assicurare comunque
con il proprio personale medico una adeguata
e continua assistenza ai ricoverati, nelle
convenzioni deve essere indicato:
1) il tipo di rapporto convenzionale (saltuario,
a tempo parziale, etc.);
2) la durata del rapporto stesso;
3) la natura dell'attività professionale
che il medico convenzionale è tenuto
a svolgere;
4) le attribuzioni e funzioni del medico convenzionato
per quanto concerne la diagnosi e la cura
dei ricoverati, in rapporto allè responsabilità
dei medici dipendenti;
5) i termini per la reperibilità e
pronta disponibilità del medico convenzionato.
Le case di cura private devono assicurare
ai ricoverati le consulenze specialistiche
eventualmente necessarie. Tutti i sanitari
sono tenuti alla reciproca consulenza.
Art.29.
- Personale sanitario ausiliario, tecnico,
esecutivo, ed amministrativo.
L'organico della casa di cura deve prevedere
personale sanitario ausiliario, tecnico, esecutivo
ed amministrativo in numero adeguato alle
effettive esigenze dei servizi. La dotazione
organica del personale sanitario ausiliario
deve assicurare un tempo minimo di assistenza
effettiva per malato di 120 minuti nelle 24
ore. Essa deve comunque essere tale da garantire
nei due turni diurni la continua presenza
di almeno:
a) una caposala per ogni raggruppamento di
unità di degenza;
b) infermieri professionali - o, in mancanza
generici - nel rapporto di una unità
ogni 10 posti-letto, sempreché sia
assicurata la presenza di almeno un infermiere
professionale ogni 30 posti-letto.
La dotazione organica del personale sanitario
ausiliario addetto ad un raggruppamento di
unità di degenza di ostetricia-ginecologia
deve prevedere:
a) una ostetrica capo;
b) una ostetrica fino a 15 posti-letto ed
una ostetrica ogni 10 posti-letto in più;
c) puericultrici nella produzione di una ogni
5 culle per neonato.
La dotazione organica del personale esecutivo
deve prevedere la continua presenza nei due
turni diurni, di una unità ogni 15
posti-letto. Per l'assistenza ai neonati immaturi,
deve essere prevista una adeguata dotazione
organica di vigilatrici di infanzia e di infermieri
professionali specializzati in pediatria,
in numero tale da assicurare un minimo di
assistenza pari a 420 minuti per ogni neonato
immaturo nelle 24 ore. Nelle ore notturne
deve essere garantita la presenza di personale
sanitario ausiliario ed esecutivo nella proporzione
di almeno un terzo delle unità prescritte
per il servizio diurno; deve comunque essere
presente almeno un infermiere professionale
ogni 100 posti-letto a frazione.
Art.30.
- Personale medico del servizio di analisi.
Nelle case di cura medico-chirurgiche generali,
e nelle altre case di cura la cui recettività
non sia inferiore a 150 posti-letto, deve
essere previsto un posto di medico dirigente
del servizio di analisi con rapporto di lavoro
dipendente a tempo pieno o definito. I competenti
organi regionali, in sede di autorizzazione
all'apertura ai sensi dell'art. 2 del presente
decreto possono consentire - in relazione
alla natura dell'attività svolta ed
al carico di lavoro del servizio - che le
case di cura, la cui recettività sia
inferiore a 150 posti-letto affidino, mediante
convenzione, la direzione del servizio di
analisi ad un medico in possesso dei requisiti
di cui all'art. 27. In tutte le case di cura
private deve essere comunque previsto almeno
un posto di medico con funzioni di assistente
addetto al servizio di analisi con rapporto
di lavoro dipendente a tempo pieno o definito.
Inoltre le case di cura private con recettività
superiore a 150 posti-letto e, comunque quando
il servizio di analisi estenda la sua attività
in particolari settori specialistici o per
conto terzi esterni, devono adeguare il proprio
personale a tali esigenze, prevedendo anche
posti in organico per biologi, chimici e fisici,
oppure rapporti convenzionali coi medesimi.
Art.31.
- Personale medico del servizio di radiodiagnostica.
Nelle case di cura medico-chirurgiche generali,
e nelle altre case di cura la cui ricettività
non sia inferiore a 150 posti-letto, deve
essere previsto un posto di medico dirigente
del servizio di radiodiagnostica con rapporto
di lavoro dipendente a tempo pieno o definito.
I competenti organi regionali, in sede di
autorizzazione all'apertura ai sensi dell'art.
2 del presente decreto, possono consentire
- in relazione alla natura dell'attività
svolta ed al carico di lavoro del servizio
- che le case di cura la cui ricettività
sia inferiore a 150 posti-letto, affidino,
mediante convenzione, la direzione del servizio
di radiodiagnostica ad un medico in possesso
dei requisiti di cui all'art. 27. In tutte
le case di cura private deve essere comunque
previsto almeno un posto di medico con funzioni
di assistente radiologo per il servizio di
radiodiagnostica con rapporto di lavoro dipendente
a tempo pieno o definito. Deve essere assicurato
il servizio di pronta disponibilità
di un anestesista-rianimatore.
Capitolo
V - Requisiti, attrezzature e servizi di unità
di degenza a carattere specialistico e di
case di cura ad indirizzo specialistico
Art.33.
- Pediatria.
Le camere di degenza devono avere la parete
che le separa dal corridoio prevalentemente
vetrata in modo da consentire la continua
e completa sorveglianza dei degenti. Le unità
di degenza devono disporre di spazi di soggiorno
e svago, coperti e scoperti, ad uso esclusivo
dei bambini e proporzionati al loro numero.
Nell'unità di degenza pediatrica deve
realizzarsi la separazione fra divezzi e lattanti.
La superficie del posto-letto non deve essere
inferiore a 5 metri quadrati per stanze a
più letti e a 9 metri quadrati per
stanze ad un letto (senza accompagnatore).
Anche quando sia prevista l'assistenza ai
neonati immaturi in appositi presidi di cure
intensive, devono essere sempre disponibili
almeno due termoculle portatili per l'eventuale
immediato trasferimento alla più prossima
unità di cura intensiva per immaturi,
a mezzo di autoambulanze idoneamente attrezzate.
Le unità pediatriche devono essere
dotate di adeguato lactarium. Devono provvedersi
gli apprestamenti necessari per il pernottamento
delle madri dei ricoverati di età inferiore
ai 6 anni e dei soggetti particolarmente abbisognevoli
dell'assistenza materna. Per i locali, per
i serramenti, per gli impianti e per gli arredi
devono essere adottate misure di sicurezza
per evitare incidenti dovuti all'imprudenza
dei bambini.
Art.34.
- Ostetricia.
In tutte le case di cura provviste di unità
di degenza di ostetricia deve essere istituito
un servizio con degenza di assistenza neonatale.
Art.35.
- Case di cura sanatoriali.
Le case di cura sanatoriali devono essere
ubicate in località con idonee caratteristiche
climatiche e riparate dai venti dominanti;
gli edifici devono essere ampiamente soleggiati.La
superficie totale dell'area non deve essere
inferiore a 200 metri quadrati per posto-letto.
L'area non occupata dall'edificio deve essere
prevalentemente destinata a parco alberato,
accessibile ai ricoverati. Devono essere disponibili
adeguati locali di soggiorno, refettori, balconi
e verande accessibili anche agli ammalati
a letto abbisognevoli di elioterapia.
Le case di cura per forme polmonari ed extrapolmonari
devono assicurare una netta separazione tra
i due settori.
Art.36.
- Case di cura preventoriali e preventori
vigilati.
I preventori vigilati, per minori fino a 12
anni e adolescenti dai 12 ai 18 anni, devono
avere sede in località con adatto clima
e riparata dai venti dominanti, e la superficie
totale dell'area non deve essere inferiore
a 200 metri quadrati per posto-letto. L'area
non occupata dall'edificio deve essere destinata
prevalentemente a campi di gioco, zone erbose
e zone alberate. Le camere di degenza, distinte
per classi di età e, oltre i 6 anni
di età, per sesso, devono essere integrate
da adeguate stanze di soggiorno e ricreazione,
da refettori, da sala visita, da aule scolastiche
con la attrezzatura e con gli altri requisiti
previsti dalle norme vigenti in materia. Devono
essere assicurate consulenze per le più
comuni specialità e devono essere disponibili
le relative attrezzature diagnostiche e terapeutiche.
Art.37.
- Case di cura neuropsichiatriche.
Le case di cura neuropsichiatriche devono
disporre di una superficie totale dell'area
non inferiore a 200 metri quadrati per posto-letto,
di cui almeno 100 metri quadrati non coperti
da costruzioni, per attività sportiva,
viabilità, parcheggi e verde. Le case
di cura neuropsichiatriche devono possedere:
locali ed attrezzature per la raccolta e la
elaborazione dei dati necessari ai fini psico-medico-sociali;
locali ed attrezzature per interviste a scopo
diagnostico e per gli interventi psicoterapeutici
individuali e di gruppo; strutture da adibire
per i trattamenti di «ospedale diurno»
e di «ospedale notturno» in collegamento
funzionale con le attività ambulatoriali
ed i servizi extraospedalieri socio-sanitari
e di igiene mentale. Il laboratorio di analisi
deve essere attrezzato per le ricerche chimico-cliniche,
ematologiche, microbiologiche e sierologiche
peculiari della specialità. Le case
di cura devono disporre tra l'altro dell'attrezzatura
necessaria per gli esami di neurofisionatologia
con apparecchi per elettroencefalografia,
elettrodiagnostica ed elettroterapia.
Devono essere assicurate le consulenze per
le più comuni specialità e devono
essere disponibili le relative attrezzature
diagnostiche e terapeutiche. Ai fini del ricovero
dei pazienti che rientrano nell'art. 1 della
legge 14 febbraio 1904, n. 36 e nell'art.
4 della legge 18 marzo 1968, n. 431, le case
di cura devono essere anche in possesso dell'autorizzazione
e dei requisiti previsti dalla vigente legislazione.
Le principali strutture della casa di cura
neuropsichiatrica debbono essere adatte a
consentire la vita giornaliera degli infermi
in un adatto clima di sociopsicoterapia e
secondo un sistema di comunità terapeutica.
La separazione dei sessi, che deve essere
prescritta nei locali di ricovero, di trattamento
e di riposo, deve essere evitata negli altri
ambienti comunitari. Devono essere previsti
locali ed attrezzature, oltre a quelli destinati
ai servizi generali ed a quelli sopracitati:
per i trattamenti terapeutici intensivi; per
la sociopsicoterapia; per la ludoterapia;
per la terapia occupazionale; per il servizio
di assistenza sociale.
Art.38.
- Adeguamento dei servizi generali e dei servizi
di diagnosi e cura per particolari tipi di
case di cura.
I competenti organi regionali, in sede di
autorizzazione, ai sensi dell'art. 2 del presente
decreto, possono consentire alle case di cura
private la cui recettività sia inferiore
ai 100 posti-letto deroghe alle prescrizioni
del presente decreto per quanto concerne i
servizi di diagnosi, cura e degenza ed i servizi
generali. Tali deroghe, aventi il fine di
adeguare e dimensionare i predetti servizi
e le relative attrezzature alla peculiare
attività delle singole case di cura,
tenuto anche conto della ricettività,
debbono comunque garantire la piena idoneità
della casa di cura a svolgere le proprie funzioni
assistenziali. Le deroghe possono riguardare:
a) il servizio di radiodiagnostica (art. 20,
punto b);
b) il servizio analisi (art. 20, punto d);
c) il servizio mortuario (art. 22, punto e).
I competenti organi regionali possono, in
via eccezionale, e per un periodo di tempo
predeterminato in relazione alle disponibilità
idriche locali, autorizzare deroghe alla dotazione
idrica giornaliera prevista dall'art. 6, la
quale comunque, non può in alcun caso,
scendere al di sotto dei 150 litri.
Capitolo
VI - Requisiti necessari per l'esercizio della
funzione di «direttore sanitario responsabile»
Art.39.
- Requisiti direttore sanitario di case di
cura di oltre 150 posti-letto.
Il direttore sanitario responsabile delle
case di cura private dotate di oltre 150 posti-letto,
al quale è vietata ogni attività
di diagnosi e cura nella casa di cura stessa
ai sensi dell'art 53, primo comma, della legge
12 febbraio 1968, n. 132, deve possedere uno
dei seguenti requisiti:
idoneità nazionale a direttore sanitario
ospedaliero conseguita ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969,
n. 130 e successive modificazioni, ovvero
inclusione nell'elenco previsto dall'art.
126, secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica stesso, per i sanitari che
alla data di entrata in vigore del decreto
prestassero servizio di ruolo come direttore
sanitario in ospedali pubblici in qualsiasi
categoria ovvero avessero conseguito la relativa
idoneità in concorsi espletati a termini
del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631
e della legge 9 agosto 1954, n. 653; medico
provinciale di ruolo del Ministero della Sanità
o delle regioni con anzianità di servizio
di almeno 5 anni; ufficiale sanitario di ruolo
di comuni non oltre 100.000 abitanti ovvero
per incarico (sempre di comuni non oltre 100.000
abitanti) con anzianità di servizio
di almeno 5 anni; vice direttore sanitario
di ospedale regionale o provinciale di ruolo
ovvero con anzianità di servizio di
5 anni quale incaricato; aiuto od assistente
di ruolo di istituto universitario di igiene
con almeno cinque anni di servizio; ispettore
sanitario d'ospedale regionale o provinciale
di ruolo o incaricato con 5 anni di anzianità
di servizio purché provvisto della
libera docenza o specializzazione in igiene
o in igiene e tecnica ospedaliera o in igiene
e medicina preventiva. Sono esonerati dal
requisito dell'idoneità a direttore
sanitario i medici che alla data di entrata
in vigore del presente decreto svolgono le
funzioni indicate nel primo comma del presente
articolo nonché quelli che siano in
possesso dei requisiti previsti dall'art.
69 del decreto del Presidente della Repubblica
27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato
dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, con la
integrazione della previsione del servizio
prestato nelle case di cura private.
Art.40.
- Requisiti direttore sanitario di case di
cura di non oltre 150 posti-letto.
Il direttore sanitario responsabile delle
case di cura private dotate di non oltre 150
posti-letto, al quale non è vietata
attività di diagnosi e cura nella casa
di cura stessa, deve possedere almeno uno
dei requisiti seguenti:
1) idoneità regionale a vice direttore
ospedaliero conseguita ai sensi dell'art.
70 del decreto del Presidente della Repubblica
27 marzo 1969, n. 130 e dall'art. 5 della
legge 18 aprile 1975, n. 148, ovvero inclusione
nello specifico elenco di cui all'art. 126
del decreto del Presidente della Repubblica
citato;
2) specializzazione in igiene ed in igiene
e tecnica ospedaliera od in igiene e medicina
preventiva;
3) anzianità di servizio di almeno
3 anni in un ospedale od in una casa di cura
con funzioni di direttore sanitario;
4) anzianità di servizio di almeno
3 anni nelle funzioni di cui al precedente
art. 39.
Art.41.
- Assenza o impedimento direttore sanitario.
L'amministrazione della casa di cura privata
è tenuta ogni anno a designare un medico
che sostituisca nelle funzioni il direttore
sanitario responsabile, in caso di sua assenza
o impedimento, ed a comunicarne il nominativo
al medico provinciale.
Detto medico deve possedere almeno uno dei
requisiti di cui al precedente art. 40.
Art.42.
- Divieti - Incompatibilità.
Non è consentito svolgere le funzioni
di direttore sanitario responsabile in più
di una casa di cura con 100 o più posti-letto,
ovvero in più di due quando ciascuna
di esse sia dotata in un numero di posti-letto
inferiore a 100.
La funzione di direttore sanitario è
incompatibile con la qualità di proprietario,
socio o azionista della casa di cura.
Capitolo
VII - Norme finali e transitorie
Art.43.
- Richiamo legislativo.
Per quanto non previsto dal presente decreto,
si richiamano - in quanto applicabili - la
normativa sulle costruzioni ospedaliere, nonché
le altre disposizioni legislative in materia
ospedaliera.
Art.44.
Termine adeguamento norme. Le case di cura
private devono adeguarsi alle prescrizioni
contenute nel presente decreto entro 8 anni
dalla data di pubblicazione del decreto stesso
a pena di revoca di autorizzazione. Fino all'emanazione
di nuove norme sull'edilizia ospedaliera pubblica,
le statuizioni contenute nei precedenti articoli
5 e 10 e quelle di cui agli articoli 35, primo
e secondo comma; 36 primo comma; 37, primo
comma, non si applicano alle case di cura
autorizzate alla data di pubblicazione del
presente decreto. |